Come anticipato in un articolo precedente, il recupero crediti per via stragiudiziale è quello che si realizza al di fuori delle tradizionali vie giudiziarie, ossia non vede l’intervento dell’autorità pubblica, che non viene chiamata in causa de nessuna delle parti coinvolte.
Questo fa in modo che l’attività di recupero stragiudiziale goda di numerosissimi vantaggi.
Prima di tutto, a differenza del recupero crediti per via giudiziale, ha dei costi estremamente ridotti e precisi in quanto concordati tra le parti prima ancora che l’attività di recupero sia stata avviata.
Nel caso della nostra azienda, per esempio, la remunerazione dell’attività di recupero stragiudiziale è rappresentata esclusivamente dalla corresponsione di una provvigione percentuale sul totale degli incassi recuperati. L’esborso è quindi limitato e, soprattutto, legato al buon esito dell’operazione di recupero.
Cosa non possibile per quanto concerne il recupero crediti per via giudiziale, che vede i costi dell’attività di recupero imprecisati poiché funzionali all’evolversi delle varie attività intraprese presso gli organi competenti.
In taluni casi può addirittura capitare che i costi necessari all’attività di recupero giudiziale siano maggiori del credito stesso da recuperare. Inoltre, in caso l’attività di recupero giudiziale non abbia buon esito, la committente è comunque costretta a pagare i costi ad essa legati, sprecando inutilmente ulteriori risorse economiche che vanno ad aggiungersi a quelle non recuperate dal debitore.
Altre importante vantaggio del recupero crediti stragiudiziale sono i tempi ridotti: mentre sono incerti e dilungati nel caso del recupero crediti per vie giudiziarie in quanto è necessario attendere una sentenza dell’autorità, per quanto concerne l’attività stragiudiziale non è necessario attendere alcuna sentenza da parte di un organo terzo. Infatti l’attività di recupero stragiudiziale vuole aprire la strada al dialogo ed al rientro del credito nel rispetto e nella tutela di creditore e debitore, in tempi ben definiti e preventivamente concordati.
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