Quando il debitore prova, tramite espedienti o bugie, a far credere di avere le risorse per onorare il debito preso, allora non pagare lo stesso diventa un illecito di natura penale. Un esempio facile da capire è quando un soggetto apre un prestito presentando a garanzia la propria busta paga, nonostante sappia che l’azienda per la quale lavora sta per fallire.

Le legge imputa di un reato a coloro che, nascondendo la propria impossibilità a onorare un accordo, chiedono un prestito con la chiara intenzione di non restituirlo: l’insolvenza fraudolenta, un’infrazione paragonabile alla truffa.

Per entrare nell’ambito penale, il comportamento disonesto del debitore deve però essere stato intrapreso prima della chiusura dell’accordo, cosicché la sua condotta sia riconosciuta difatti come l’elemento che ha indotto il creditore in inganno.

Infatti questo tipo di reato si riscontra esclusivamente quando il debitore mette in atto due differenti comportamenti:

  • Occulta la sua impossibilità di ripagare il debito. Tale atteggiamento deve però essere intrapreso anticipatamente rispetto alla nascita dell’obbligazione stessa.
  • Non adempie all’obbligazione presa. Questa intenzione deve essere messa in pratica fin da subito.

Affinché scatti il reato di insolvenza fraudolenza e si possa procedere con la denuncia il debitore deve quindi avereintrapreso un atteggiamento attivo, con l’obiettivo di ingannare il creditore in merito alla possibilità di restituire il debito, ed aver assunto un atteggiamento negativo, come per esempio il silenzio (occultare al creditore la condizione di insolvibilità integra infatti il reato).

Quindi è possibile denunciare il debitore inadempiente solamente quando egli abbia mostrato un atteggiamento disonesto ancor prima alla conclusione dell’accordo che ha generato l’obbligazione. Proprio per colpa di tale atteggiamento il creditore è stato tratto in inganno, dando credito ad un individuo che era non solvibile fin dall’inizio.